16.03.2020 Il Consiglio federale ha proclamato la «situazione straordinaria» per tutta la Svizzera

Il Consiglio federale ha proclamato la situazione straordinaria per tutta la Svizzera a partire dal 17 marzo fino almeno al 19 aprile 2020 Q&A sul coronavirus

16.03.2020 Il Consiglio federale ha proclamato la situazione straordinaria per tutta la Svizzera a partire dal 17 marzo fino almeno al 19 aprile 2020. Le strutture dei professionisti della salute con autorizzazione cantonale, quindi anche gli studi di fisioterapia che assicurano l’assistenza sanitaria di base NON SONO COLPITE DALL’OBBLIGO DI CHIUSURA che vale per altre attività non essenziali. È necessario evitare tutti i trattamenti non urgenti. Le persone particolarmente a rischio (pazienti e collaboratori) devono restare a casa. Le misure di protezione (igiene, protezione, distanza ecc.) devono venir rispettate. Seguiranno ulteriori informazioni
 
 

Q&A sul coronavirus

 
Q&A 1
Studi di fisioterapia: gestione del lavoro e della pratica quotidiana
 
Come possiamo informare i pazienti?
 
Laddove possibile, consigliamo di informare i pazienti della situazione attraverso quanti più canali possibili: e-mail, sito web, segreteria telefonica, cartelli informativi.
 
In tali comunicazioni andrebbero integrati i seguenti messaggi:
  • In linea generale lo studio è aperto
  • Le norme igieniche sono state potenziate
  • I pazienti devono mantenere le distanze e pulirsi correttamente le mani utilizzando i disinfettanti messi a disposizione.
  • Chi non si sente bene, ha febbre o tossisce deve assolutamente restare a casa (nella situazione attuale le disdette per motivi fondati saranno accettate anche con un preavviso breve)
  • È sospeso il trattamento di pazienti a rischio, se non assolutamente necessario. Il pericolo per i pazienti è troppo elevato. I pazienti a rischio non devono per nessun motivo recarsi nello studio.
 
 
 
Come posso proteggere i miei dipendenti?
 
Sotto questo aspetto, si applicano le seguenti indicazioni:
Mettete abbondante materiale informativo a disposizione dei vostri clienti.
 
 
Cosa devono fare i miei dipendenti in presenza di un caso sospetto?
 
Fornite ai vostri dipendenti regole di comportamento chiare:
  1. In presenza di un caso sospetto, informare immediatamente lo studio
  2. In assenza di sintomi, ma se il collaboratore ha avuto contatti con una persona colpita o se è lui/lei stesso/a un caso sospetto, deve sempre restare a casa per 1 settimana.
  3. Auto-quarantena e auto-isolamento
  4. Non appena i sintomi insorgono o si intensificano:
    1. Contattare TELEFONICAMENTE la hotline cantonale o il medico di famiglia
    2. Informare subito lo studio
  5. Seguire le indicazioni dei medici
  6. Se viene eseguito il test: comunicare subito il risultato del test allo studio – i titolari dello studio decideranno sulle procedure interne da adottare.
  7. Guarigione: niente febbre (sotto i 37,5° C) per 2 giorni, niente naso che cola, al massimo ancora una leggera tosse (senza assumere antipiretici) – informare i propri superiori prima di tornare allo studio.
 
 
Chi è da considerarsi un «caso sospetto»?
 
  • Il collaboratore che ha avuto contatti con un caso risultato positivo al test
  • Il collaboratore o una persone esterna che ha avuto contatti con casi sospetti (p.es. pazienti, parenti)
 
Criteri per stabilire quando i contatti avuti dal collaboratore possono costituire un caso sospetto:
  • Durata: superiore a 15 min. (cumulativi)
  • Distanza: inferiore a 2 m
oppure
  • Abitare nella stessa casa/condividere lo stesso appartamento
 
 
Uno dei miei pazienti o collaboratori è risultato positivo al test o vi sono motivi fondati per ritenerlo un caso sospetto. Cosa devo fare adesso?
 
  1. Non trattate più alcun paziente.
  2. Segnalate la situazione al medico cantonale di riferimento. Seguite le sue indicazioni.
  3. Mettetevi subito in quarantena per i 5 giorni prescritti.
  4. Informate i pazienti con cui avete avuto contatti negli ultimi 2 giorni.
  5. Anche il vostro team deve entrare in quarantena.
  6. Lo studio deve essere sottoposto ad apposita pulizia e disinfezione.
     
 
Devo adattare l’infrastruttura del mio studio?
 
Sì, raccomandiamo di adottare le seguenti misure:
  • Pulizia e disinfezione delle superfici a ogni cambio di paziente, pulire più volte al giorno le maniglie delle porte, la reception o lo sportello di accoglienza dello studio, le sedie della sala d’attesa, arieggiare spesso gli ambienti.
 
  • Riorganizzare la sala d’attesa, aumentare la distanza tra le sedie, mantenere brevi i tempi d’attesa, eventualmente condurre i pazienti direttamente nelle postazioni per il trattamento.
  • Rimuovere i materiali che non posso essere disinfettati (giornali, ecc.).
  • Cartello informativo all’ingresso 
  • Cartello UFSP in sala d’attesa ((Link))
  • Controllare che nelle aree adibite alle pause, nelle sale comuni e negli uffici i collaboratori rispettino le precauzioni (distanza di sicurezza ecc.)
 
 
I trattamenti a domicilio devono proseguire?
 
Solo in caso di assoluta necessità. Non si può escludere che il terapista, anche se in buona salute, possa trasmettere il coronavirus.

 
Bisogna continuare a trattare i pazienti a rischio?
 
Raccomandiamo di sospendere temporaneamente il trattamento di pazienti a rischio. Il pericolo di contagio è troppo elevato. Il Consiglio federale attribuisce massima priorità alla tutela di questi gruppi di pazienti particolarmente a rischio.
 
 
I trattamenti a domicilio nelle case per anziani e di cura devono proseguire? 
 
In generale, a tale riguardo non esiste un divieto esplicito. Tuttavia, le direttive adottate dai singoli istituti potrebbero limitare o proibire l’accesso anche ai terapisti esterni. È imperativo concordare con la direzione dei singoli istituti se sia possibile proseguire la terapia o meno. Le disposizioni ricevute vanno assolutamente rispettate. 

 
Come dobbiamo regolarci con le sedute di terapia di gruppo e presso i centri fitness o di terapia medica di allenamento?
 
Le sedute di gruppo vanno immediatamente interrotte. Anche gli spazi adibiti al fitness e alla terapia medica di allenamento possono essere utilizzati solo per trattamenti individuali. 

 
Dobbiamo praticare le sedute di terapia in acqua? 
 
No, così come le sedute di gruppo, queste vanno interrotte.

 
Come dobbiamo regolarci per gli appuntamenti disdetti a causa del coronavirus?
 
In linea generale consigliamo di essere accomodanti con i pazienti e, nella situazione attuale, di non addebitare alcun costo per le disdette, anche se effettuate con breve preavviso.

 
 

 
Chi dovrebbe indossare una mascherina protettiva?
 
Secondo quanto indicato dall’UFSP, le mascherine protettive vanno indossate solo dai pazienti risultati positivi al test del coronavirus. Ai fisioterapisti non è consigliato di indossare le mascherine, nemmeno per il trattamento di pazienti che rientrano in un gruppo particolarmente a rischio (persone con più di 65 anni o affette da diabete, cancro ecc.).
 
 
E se io mi sento più sicuro indossando una mascherina chirurgica?
 
Naturalmente nel vostro studio potete indossare una mascherina chirurgica. Questa tuttavia non protegge al 100%.
 
 
Esistono delle razioni di mascherine di protezione e chirurgiche destinate ai fisioterapisti? 
 
Al momento le mascherine sono molto difficili da reperire. La Confederazione ha aperto le proprie scorte e le ha consegnate ai cantoni affinché vengano distribuite. Per maggiori informazioni a riguardo rivolgetevi al Dipartimento della sanità pubblica del vostro cantone.
 
 
Nel nostro studio non è possibile attenersi alla regola sulla distanza. Come gestiamo la situazione?
 
In ambito sanitario non sempre è possibile attenersi a questa regola. Si raccomanda quanto segue:
  • Cercate di far sostare nel vostro studio il numero minore possibile di pazienti (soprattutto allo stesso tempo in sala d’aspetto).
  • Evitate gli assembramenti (p.es. le attese davanti alla reception).
  • Se non lavorate da soli nello studio, scaglionate quanto più possibile gli orari d’inizio dei trattamenti, per evitare che troppi pazienti arrivino tutti nello stesso momento.
  • Informate i vostri pazienti di queste regole.
  • Allontanate i pazienti che presentano i sintomi della malattia.
  • Effettuate i trattamenti solo su pazienti non a rischio.
 
 
In quali circostanze dobbiamo chiudere lo studio?
 
Se le circostanze lo renderanno necessario, il Consiglio federale dovrà attuare misure ancor più estreme per arginare il coronavirus. Siamo in stretto contatto e vi informeremo il più rapidamente possibile di eventuali ulteriori disposizioni.
 
Q&A 2
 
Studi di fisioterapia: il coronavirus e le sue conseguenze sull’economia e sulle imprese
 
 
In questa situazione di emergenza, la Confederazione come supporterà noi fisioterapisti? Siamo per lo più imprenditori autonomi, colpiti direttamente dagli effetti del coronavirus.
 
Venerdì 13 marzo il Consiglio federale ha annunciato lo stanziamento di 10 miliardi di franchi svizzeri di aiuti immediati per le imprese direttamente colpite (di cui 8 miliardi per il lavoro ridotto). La Presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga ha assicurato che le PMI svizzere riceveranno sostegno in questa difficile situazione.  Saranno varate misure di sostegno anche per i lavoratori autonomi.

 
Come possiamo ridurre il danno economico causato dalla perdita di lavoro?
 
Potete richiedere il lavoro ridotto per i vostri collaboratori. Per lavoro ridotto si intende una riduzione temporanea del tempo di lavoro convenuto per contratto, ordinata dal datore di lavoro con il consenso dei lavoratori interessati mantenendo i rapporti contrattuali. Grazie all’indennità per lavoro ridotto (ILR) è possibile compensare in maniera adeguata le perdite di lavoro computabili. Lo scopo è prevenire la disoccupazione e mantenere i posti di lavoro.


Possiamo richiedere l’indennità per lavoro ridotto?

In linea generale sì, purché siano rispettate due condizioni: in caso di indennità per perdita di lavoro dovuta a coronavirus occorre distinguere tra la perdita di lavoro dovuta a provvedimenti delle autorità (p.es. isolamento di una città/regione) o al calo della domanda per timori di contagio (motivi economici).

a) Provvedimenti delle autorità (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 cpv. 1 OADI)
L’ILR viene versata per perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità (p.es. l’isolamento delle città) o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro se i datori di lavoro interessati non possono evitare tali perdite mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.

b) Motivi economici (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI)
L’ILR può essere versata se le perdite di lavoro sono dovute a motivi economici e se sono inevitabili. Per motivi economici si intendono  motivi sia congiunturali sia strutturali che provocano un calo della domanda o del fatturato.


Quali condizioni devono essere soddisfatte perché io possa richiedere il lavoro ridotto?

In entrambi i casi sopra menzionati, affinché un lavoratore abbia diritto all’ILR, devono essere soddisfatte anche le seguenti condizioni:
  • il rapporto di lavoro non è stato disdetto (art. 31 cpv. 1 lett. c LADI)
  • la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI)
  • il tempo di lavoro è controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI)
  • per ogni periodo di conteggio, la perdita di lavoro è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro (art. 32 cpv. 1 lett b LADI)
  • la perdita di lavoro non è dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale (art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).
     
Cosa significa «sfera normale del rischio aziendale» nel contesto del coronavirus?

Secondo la SECO, la comparsa inattesa del nuovo coronavirus e i suoi effetti non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale.


Quindi tutte le imprese possono richiedere il lavoro ridotto facendo riferimento al coronavirus?
No. Il riferimento generale al nuovo coronavirus non basta per far valere il diritto all’ILR. Occorre piuttosto che i datori di lavoro continuino ad attestare in maniera attendibile per quale motivo eventuali perdite di lavoro nella loro azienda sono riconducibili alla comparsa del coronavirus. Tra la perdita di lavoro e la comparsa del virus deve quindi sussistere un nesso causale adeguato.
Concretamente, per i fisioterapisti ciò si riferisce a:
  • la perdita di lavoro riconducibile a chiusure p.es. di case per anziani ecc. e/o alla dichiarazione dello stato di emergenza
  • la perdita dei pazienti a rischio
  • la perdita di lavoro dovuta ad altre disposizioni imposte, p.es. la limitazione degli spostamenti degli ultrasessantacinquenni ecc.

Dove posso inoltrare la richiesta di lavoro ridotto?

I preannunci di lavoro ridotto vanno inoltrati dal datore di lavoro al servizio cantonale competente (SC) che risponderà anche a eventuali domande relative al diritto all’ILR. I preannunci vengono esaminati dal SC del Cantone in cui si trova l’azienda o l’unità aziendale interessata.

Dove trovo ulteriori indicazioni?

L’Info-Service "Indennità per lavoro ridotto" contiene le informazioni più importanti e le istruzioni per compilare il modulo per
ottenere l'indennità:
Opuscolo e flyer sull’Indennità per lavoro ridotto: Info-Service per i datori di lavoro


Quali moduli devo compilare per richiedere l’indennità per lavoro ridotto?
 
In caso di pandemia posso deliberare le ferie aziendali per il mio studio e in tal modo sopperire all’assenza dei collaboratori?

Anche se secondo la legge il datore di lavoro può decidere la data delle ferie, di norma deve consultare il lavoratore e tenere conto dei suoi desideri. Il lavoratore ha inoltre il diritto di essere informato in anticipo dell’assegnazione delle ferie (di solito tre mesi prima). Tuttavia, se imposto da esigenze aziendali, in determinate circostanze il datore di lavoro può imporre «ferie obbligatorie» con un breve preavviso.


In caso di pandemia posso richiedere ai miei collaboratori di compensare le ore straordinarie?

No, in linea generale un datore di lavoro non può costringere il lavoratore a compensare le ore straordinarie. La compensazione delle ore straordinarie presuppone un accordo tra entrambe le parti (dunque tra datore di lavoro e lavoratore). In caso di accordo (riguardo alla data e alla durata) il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare il consenso del lavoratore. Tuttavia, al datore di lavoro è consentito di imporre la compensazione unilateralmente, se tale diritto gli è conferito per contratto.


Devo continuare a pagare i salari se l’azienda viene chiusa per disposizione delle autorità?

Se il datore di lavoro decide, di propria iniziativa, di chiudere la propria azienda in via precauzionale senza che ciò sia stato richiesto dalle autorità o senza che vi sia stato costretto da fattori esterni (se è impossibile mantenere in funzione l’azienda p.es. per malattia di un gran numero di lavoratori, per mancanza di forniture o di clienti), è tenuto a continuare a versare i salari, in quanto questo rientra nel rischio aziendale.
Se però la chiusura dell’azienda avviene dietro disposizione delle autorità, p.es. se i lavoratori, malgrado le misure di protezione, hanno già contratto il virus sul luogo di lavoro, valutare la situazione giuridica è più difficile. In tal caso potrebbe applicarsi l’art. 119 CO se l’impossibilità di effettuare le prestazioni non è imputabile ad alcuna delle parti. Ciò significherebbe che il datore di lavoro non è tenuto a continuare a versare i salari. La situazione giuridica, tuttavia, non è chiara.  Bisognerebbe dunque verificare caso per caso se il datore di lavoro abbia davvero messo in atto tutte le misure di protezioni necessarie e adeguate e che la chiusura non può essergli imputata.  


Dove trovo ulteriori informazioni?
 
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